lunedì 30 gennaio 2012

Il sopralluogo

Per sopralluogo si intendono tutte quelle attività eseguite sul luogo in cui è stato consumato il delitto,al fine di raccogliere tracce, indizi, altri elementi utili alla ricostruzione del reato per l'individuazione del colpevole.

Può capitare che il luogo di ritrovamento del cadavere è diverso dal luogo in cui si è consumato l'omicidio.

Sebbene nel codice di procedura penale non venga mai richiamato il termine sopralliogo, la normativa che disciplina gli atti di polizia giudiziaria eseguiti sulla scena delittuosa vincola gli ivnestigatori ad usare la massima accortezza e diligenza nelle relative operazioni che, nel procedimento penale, assumono massima rilevanza probatoria. Già nell'art. 55 c.p.p. , dove vengono delineate le funzioni della polizia giudiziaria, si sottolinea il compito specifico relativo alla "assicurazione delle fonti di prova" e alla "raccolta di quanto altro possa servire all'appicazione della legge penale".

Nell'art.348 c.p.p. dedicato all'assicurazione delle fonti di prova, viene stabilit, inoltre, che la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed all'individuazione del colpevole; a tal fine procedere tra l'altro alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonchè alla conservazione delle stesse.

Il sopralluogo rappresenta una delle fasi più delicate e sicuramente una delle più importanti della fase delle indagini preliminari, inoltre è considerato un atto irripetibile in quanto confluisce nel fascicolo dibattimentale.

Ottolenghi, famoso medico legale del 1932, ricordava che :" non si potrà giungere a formulare delle ipotesi sul realto, sulle modalità con le quali si è svolto, sul reo, se non si sono raccolti i dati di fatti , i quali costituiscono il punto di partenza inconfutabile delle ipotesi o induzioni. Il ritratto parlato rappresenta il documento più importante di tutto l'incartamento processuale per l'accertamento dei reati e la ricerca del reo.

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